Per chi esporta verso il Regno Unito le novità legate alla Brexit non sono terminate. Dall’8 febbraio, infatti, le dogane britanniche rimuovere un adempimento e in contrasto con l’Accordo di nuovo libero scambio concluso tra europea il Regno Unito e l’Unione, che sta creando grande creazione per le filiera esportatrici e l’accordo nuovo di libero scambio concluso tra europea il Regno Unito e l’Unione, che sta creando grande creazione per le filiera esportatrici . Con una comunicazione ufficiale, le dogane inglesi hanno introdotto la necessità di indicare l’origine specifica del singolo Stato dei prodotti esportati e non il riferimento all’Unione esportatrice europea.
La comunicazione ufficiale proviene dall’HM Revenue & Customs, Autorità doganale britannica, che ha diramato un’apposita nota agli operatori interessati dalla Brexit, informandoli di questo nuovo adempimento, previsto alla presentazione delle merci in Regno Unito. A seguito di presa di posizione, per le imprese italiane non è più possibile indicare l’origine europea (UE) dei prodotti, dovendo, invece segnalare lo specifico Paese membro dell’Unione da cui provengono i beni esportati. Tale notizia fa seguito alla prima diffusione, lo scorso 2 dicembre 2021, di una nota interna con la quale le Poste britanniche informavano della necessità di indicare, per ragioni statistiche inglesi, lo specifico Paese UE di origine dei prodotti e non solo l’origine europea del prodotto, come invece espressamente previsto dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK. Già tale notizia era bastata a mettere in allarme gli esportatori e il sistema logistico italiano, incerti sull’ acronimo da segnalare nella documentazione doganale e sulle regole di origine da osservare per perfezionare l’esportazione dei propri beni in Regno Unito. I legittimi dubbi sorti erano tuttavia stati placati, non essendovi stata, all’epoca, una precisa indicazione in tal senso da parte delle Dogane britanniche.
La nota diffusa nei giorni scorsi invece, in via ufficiale, che non è più possibile indicare l’origine unionale dei prodotti nel sistema Chief (acronimo di Customs Handling of Import and Export Freight), il portale utilizzato per registrare il movimento delle merci e gestire elettronicamente le procedure doganali. Per quanto riguarda il sistema CDS (Customs Declaration Service), ossia il sistema in vigore per le dichiarazioni doganali in Regno Unito, È ancora formalmente possibile utilizzare il codice UE, la Dogana consiglia tuttavia di indicare già l’origine del singolo membro Stato, in attesa dell’implementazione del divieto della marcatura dell’origine UE anche in tale portale. La scelta del Governo britannico, che pare assunta senza preventiva consultazione con Bruxelles, pone dei dubbi di compatibilità con il trattato di libero scambio tra UE e Regno Unito, il quale azzera i dazi doganali per le merci originarie delle due parti dell’Accordo, riferendosi fortemente all’Unione europea nel suo complesso, e non ai singoli Stati membri. In applicazione di questo principio, l’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e UK disciplina in modo specifico le diverse regole per l’attribuzione dell’ origine dei prodotti facendo riferimento esclusivamente all’europea, intesa come entità unica autonoma, e Regno Unito, senza Unione ed alcuna precisazione in merito a come valutare l’origine preferenziale del singolo Paese UE (allegato O-4).
L’indicazione della Dogana britannica è, quindi, chiaramente alle estranea allo spirito e norme del Accordo di Commercio e di cooperazione, mettendo in difficoltà tutti gli operatori che esportano prodotti unionali, ma non interamente ottenuti in un singolo Paese membro UE, i quali si ritrovano, pertanto, nell’incertezza con riferimento all’origine da indicare nei documenti doganali per le operazioni con il Regno Unito. Un eventuale errore nell’indicazione dell’origine dello Stato UE non dovrebbe, tuttavia, in nessun caso fondare una ripresa daziaria nel caso in cui non venga contestata l’origine unionale delle merci, unica condizione richiesta per poter fruire dell’agevolazione fiscale alla Dogana UK. Sono ancora numerosi, tuttavia, gli aspetti da chiarire e si sviluppi, quindi, ulteriori.
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